DIRITTO ROMANO: LE LEGGI DELLE DODICI TAVOLE (451-450 a.C.)

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  1. lupog
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    Le dodici tavole furono redatte tra il 451 ed il 450 A.C da 10 magistrati patrizi (decemviri)dotati di pieni poteri su tavole di Bronzo esposte nel Foro. Nel diritto romano, esse segnarono il passaggio dal diritto orale a quello scritto e l'affermazione dell'uguaglianza dei cittadini(patrizi e plebei) dinanzi alla legge.
    Furono redatte in ragione della continua insofferenza dei plebei per gli abusi dei patrizi

    Alcune leggi delle XII Tavole
    - Se un accusatore citerà qualcuno in tribunale, questi vi dovrà andare. Se non vi andrà, l’accusatore si procuri un testimone. Poi vi conduca l’accusato con la forza.
    - Se uno recherà danno ad un altro nel corpo, qualora non intervenga tra i due un accordo, si applichi la legge del taglione.
    - Se un protettore avrà commesso una frode nei riguardi del suo cliente, dovrà essere ucciso
    - Un neonato deforme può essere ucciso subito.
    - Se il padre metterà in vendita il figlio tre volte, il figlio sia sottratto alla patria podestà


    Fu inviata ad Atene una commissione composta di tre membri per studiarne la legislazione e quindi si procedette alla nomina dei decemviri

    Il testo originale delle Dodici tavole non è giunto sino a noi, poichè andò perduto durante l'assedio dei Galli di Brenno nel 390 A.c.
    Ne abbiamo notizie, indirette e frammentarie, da grammatici, letterati e giuristi.

    Pare che nelle Dodici tavole vi fosse il diritto di ogni tipo: diritto sacro, diritto pubblico, diritto penale, , diritto privato, ma soprattutto norme di natura processuale

    Edited by lupog - 14/5/2009, 12:41
     
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  2. skajd
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    Anni fa diedi un esame di diritto romano...

    La legge delle XII tavole fu opera dei decemviri legibus scribundis, ai quali era stato trasferito, per tutta la durata della loro attività, ogni potere politico.

    Le XII tavole si inquadrano nelle lotte sociali del quinto secolo e sono il risultato di una profonda trasformazione costituzionale.

    Le tavole prevedevano il meccanismo della loro modificazione, in quanto si faceva risalire a loro il principio: "tutto ciò che il popolo ha deliberato da ultimo, deve considerarsi giuridicamente valido".
    Una prima modifica è stata attuata cinque anni dopo la pubblicazione delle XII tavole, con la legge Canuleia, che abolì il divieto di matrimonio tra patrizi e plebei.

    L'interpretazione delle XII Tavole rimase fino all'inizio del II secolo un monopolio, gelosamente custodito, del collegio sacerdotale dei pontefices. Con abile uso del tenore letterario dellalegge ed escogitando complicato formulari, i pontefici crearono espedienti idonei a soddisfare le nuove esigenze della vita giuridica. L'esempio più noto è quello che ha riportato anche lupo, cioè l'emancipatio: un negozio giuridico secondo il quale il padre che avesse venduto il figlio per tre volte (destinandolo a un lavoro non libero in una casa estranea) perdeva la patria potestà su di lui.

    La XII Tavole andarono probabilmente perdute o "distrutte" nell'incendio gallico, agli inizi del quarto secolo a.C. e non furono più ricostituite.
    Nessuno può quindi dire con certezza di quale materiale fossero. Il loro ricordo fu trasmesso oralmente.
    La conoscenza attuale è molto frammentaria, ma non limitata come si pensa e dipende dalle citazioni sparse in tutta la letteratura latina, nei giuristi come grammatici, nei retori come negli storici.

    Edited by skajd - 18/5/2009, 12:58
     
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  3. lupog
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    grazie mille skajd, per le interessanti integrazioni :)
     
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  4. skajd
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    CITAZIONE (lupog @ 18/5/2009, 01:30)
    grazie mille skajd, per le interessanti integrazioni :)

    Grazie a voi per le interessanti argomentazioni.
    Come sempre del resto. :D
     
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    Avevamo fatto una discussione per me importante su un forum,: la morale provvisoria.
    La storia ci dice che all'epoca dell'Impero Romano il Pater Familias amministrava i beni, regolava la vita domestica, aveva diritto di vita e di morte dei suoi componenti al punto che poteva vendere schiavi i figli.
    Infatti il figlio appena nato veniva mostrato al padre. e lui poteva non riconoscerlo, sia se ne aveva già troppi, sia se indesiderato o gracile, sia per deformità e anche per le femmine che non assicuravano la continuità del nomen. In tal caso il figlio veniva esposto in un luogo pubblico con qualche panno e un segno di riconoscimento. Poteva morire abbandonato o essere allevato da qualcuno o venduto come schiavo
    Un'usanza così barbara era sancita dalle XII tavole e trovava il suo fondamento nel concetto che per entrare a far parte della famiglia occorreva il riconoscimento del suo capo. (Di Tondo Guadagni - Società nel tempo -)
    Era una usanza, secondo la legge di allora, ritenuta utile.
    Le varie morali sono diversificate nei popoli del mondo, e incredibili se paragonate nei tempi storici.
    Cambiamo la nostra morale a seconda delle esperienze personali, ed è relativa ai tempi.
     
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    Altra testimonianza tratta dal libro Società nel Tempo per le scuole magistrali. (Di Tondo -Guadagni)

    Gli antichi Romani, parsimoniosi nel confronto dei greci che si coprivano di sete e addobbi, avevano in dotazione una tunica a testa (i cittadini naturalmente).
    Quando si strappava mettevano una pezza, e le regole erano che si consegnava loro una tunica nuova dopo sette pezze.
    Saluti

    Edited by perla lunare - 22/3/2015, 14:39
     
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    La seconda testimonianza è più confusa e difficile da seguire, ma il primo intervento perla, quello sul riconoscimento dei neonati, è davvero molto interessante.
     
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    L'ho risistemata, così è più chiara, mi sembrava un particolare interessante, e anche simpatico.
    L'avevo copiata così com'era sul mio forum, senza riflettere.
     
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    Riporto l'articolo del mio sito: http://historiaiuris.com/la-lex-duodecim-tabularum/

    Le fonti del diritto romano erano essenzialmente tre:

    - i mores maiorum;
    - Le leges regiae;
    - la lex duodecim tabularum.

    La prima riguardava i costumi degli antenati trasmessi di generazione in generazione. L’autorevolezza e l’imperatività dei mores maiorum derivava dalla loro vetustà.
    La seconda fonte, altro non era che la lex emanata dal re. Roma alle origini era un regnum, il rex romano non era un monarca assoluto ma condivideva il potere con il senato, il quale vigilava sul suo operato. Le leges emanate dal re, molto plausibilmente non erano esclusiva espressione della volontà regia ma, secondo alcuni studiosi, il rex si limitava a promulgare le leges il cui contenuto era già riconosciuto e rispettato dalla comunità dei patres.
    Le leges regiae avevano un contenuto sacrale, tra le più celebri si ricorda la lex Numae (attribuita a Numa Pompilio) sul parricidium.
    La terza fonte, ed è quella a cui abbiamo deciso di dedicare questo articolo, è la lex duodecim tabularum.
    Le dodici tavole furono promulgate fra il 451 e il 450 a.C. Esse rappresentarono l’accoglimento di una richiesta della plebe che reclamava un diritto scritto e comune, sottratto all’opinabilità della interpretatio Pontificum. Furono redatte da una magistratura straordinaria, con a capo Appio Claudio, composta da 10 uomini, detti decemviri legibus scribundis consolari potestate. Tito Livio racconta che il decemvirato avrebbe avuto una deriva autoritaria che lo avrebbe portato a promulgare nel secondo anno due tabulae dette iniquae,le quali riflettono una nuova tendenza antiplebea, con la riaffermazione di due principi tanto contestati, quali l’assoggettamento fisico del debitore al creditore in caso di insolvenza, e il divieto di connubium, ossia di matrimonio misto fra patrizi e plebei. La tradizione narra che quando Roma nel 390 a.C. fu incendiata dai Galli il testo delle XII tavole andò distrutto. Tale leggenda fu funzionale alla necessità di riscrivere il testo delle XII tavole in nuove v
    ersioni allargate adatte alle mutate esigenze dei tempi. Il testo originale delle XII non ci è pervenuto, probabilmente il contenuto era molto modesto. Alle XII tavole fu riconosciuta una grande autorevolezza e furono considerate il fondamento dello ius civile teoricamente immodificabile.
    Sicuramente le XII tavole regolavano l’antico processo privato, i diritti del creditore, la posizione del debitore, i principi regolatori della successione ereditaria, i principali comportamenti considerati offensivi dalla civitas e le relative sanzioni.
    Sulla base di ricostruzioni posteriori del testo delle tavole, si ricava che venne ribadita la lex Numae relativa all’espiazione dell’omicidio involontario attraverso la consegna di un montone sacrificale (il famoso e cd. capro espiatorio) ai parenti della vittima.
    Per i casi meno gravi le tavole avrebbero previsto la pena pecuniaria:

    - 300 assi per la frattura di un osso arrecata ad un homo liber;
    - 150 assi per la medesima offesa arrecata ad un servus;
    - 25 assi per le lesioni fisiche di minore entità.

    Per il furtum fu ammessa l’uccisione del ladro nelle ipotesi aggravate, ovvero quando questi avesse agito di notte o avesse tentato di difendersi a mano armato, in questi casi l’offeso una volta ucciso il ladro aveva l’onere di far accorrere i vicini per renderli testimoni dell’accaduto. Nelle altre eventualità di flagranza di reato il ladro andava fustigato e, se homo liber consegnato fisicamente al derubato, in stato di assoggettamento personale, mentre se fosse stato uno schiavo sarebbe stato gettato dalla rupe Tarpea.
    Alla flagranza fu assimilato il caso in cui l’oggetto fosse stato ritrovato nell’abitazione del ladro a seguito di una perquisizione, effettuata secondo un antico cerimoniale dalla valenza magica, dal derubato, il quale doveva introdursi nella casa munito di un piatto e vestito di un solo perizoma.
    Nei casi di furto non flagrante la sanzione era meramente pecuniaria fissata nel doppio del valore dell’oggetto derubato.

    Altri illeciti sanzionati dalla lex duodecim tabularum sono:

    - L’occentatio, ossia pronuncia di formule magiche con l’intento di provocare la morte di un uomo, punita con la pena di morte;
    - La maledizione del raccolto altrui o il tentativo di attrarlo nei propri terreni mediante incantesimi, puniti con la pena capitale;
    - La sottrazione furtiva di messi, punita con la morte per flagellazione;
    - La violazione dell’obbligo di castità da parte della Vestale, la quale era condannata ad essere sotterrata viva per ordine del Pontifex Maximus;
    - La frode commessa dal patrono ai danni del cliente, punita con la consecratio del colpevole a una divinità infernale;
    - La proditio, incitamento del nemico contro la patria o consegna agli hostes (i nemici) di un cittadino, punita con la morte;
    - La falsa testimonianza, punita il lancio dalla rupe Tarpea.

    Le XII tavole autorizzavano, inoltre, la vendetta privata, inoltre, erano, come abbiamo detto immodificabili, quindi diventarono una sorta di scrigno sacro dello ius civile e i suoi contenuti vennero ripetutamente gonfiati dalla tradizione nei secoli dell’immensa storia di Roma, tutte le volte che era necessario, per nuovi fini, sfruttare l’autorevolezza della fonte decemvirale.
     
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